Oggi vediamo insieme quando è consentito avere una cucina in un servizio come quello dell’affittacamere.
L’affittacamere è un tipo di formula ricettiva che è cresciuta molto negli ultimi anni.
Inizialmente vigeva una sorta di diffidenza verso questa scelta di modalità di alloggio con l’idea che, essendo generalmente in mano a privati, mancasse di serietà e regole da seguire. Una tendenza che negli ultimi anni sta cambiando, con la maggiore consapevolezza che anche gli affittacamere siano soggetti a delibere e normative rigorose. Linee guida che è bene sapere se si vuole intraprendere questa scelta lavorativa.
Vi sono infatti dei requisiti da rispettare che fanno sopratutto riferimento al D.L. n. 50/2017 e la legge 178/2020 sulle locazioni brevi e turistiche, nonché alla Delibera della Giunta Regionale 05/05/2017 n.346.
Siamo tutti d’accordo che si parla di “affittacamere” quando si fa riferimento all’affitto breve di una struttura composta da non più di sei camere ammobiliate situate in non più di due appartamenti in uno stesso stabile per la quale vengono offerti pernottamento ed, eventualmente, servizi complementari…
ma quando è consentita la presenza di una cucina in formula ricettiva come l’affittacamere?
È contentita la presenza di camere o bicamere dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell’esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi. Tenendo sempre conto del fatto che le camere e bicamere devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere con un letto e 14 metri quadrati per le camere con 2 letti, le superfici diminuiscono in caso di immobili soggetti a vincoli storico culturali.
I locali cucina abbinati alle camere inoltre devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento edilizio del comune in cui risiede la struttura.
Troverete questo e tanti altri consigli utili nel libro di prossima uscita firmato dal nostro Emanuele, stay tuned!