Siamo in piena fase sperimentale della BDSR (banca dati strutture ricettive) e oggi ti spiegherò dove esporre il CIN.

Se hai letto gli ultimi articoli e sei aggiornato sulle novità riguardo al mondo degli affitti brevi, saprai che il tutte le strutture ricettive devono accedere alla BDSR e fare richiesta del codice identificativo nazionale, il famoso CIN. Questo codice sostituirà il CITRA o Cir (codice identificativo regionale) e andrà esposto su tutti gli annunci on line e all’esterno dello stabile .

Quando entra in vigore la normativa sul CIN?

Se ancora non hai richiesto il CIN puoi stare (abbastanza) tranquillo, c’è ancora tempo, anche se non molto. La normativa entrerà in vigore 60 giorno dopo la pubblicazione dell’avviso in gazzetta ufficiale. Si da il caso che l’avviso è stato pubblicato il 3 settembre 2024. Facendo due conti possiamo dedurre che la normativa sul CIN entrerà in vigore il 2 novembre 2024 (proprio il giorno dei morti…sarà un caso?).

Sanzioni

Quali sono le sanzioni per la mancata esposizioni del CIN? Come ho scritto in un precedente articolo:

L’assenza del Cin comporterà sanzioni che vanno dagli 800 sino agli 8000 euro, mentre la mancata esposizione comporterà “solo” una sanzione da 500 a 5000 euro.

Dove esporre il CIN

Entro il 2 novembre dovrai ottenere e soprattutto esporre il CIN!

il comma 6 dell’articolo 13 ter del decreto legge del 18 ottobre 2023 n.145 recita:

Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

 

Inserire il codice sugli annunci non è un problema, mentre l’esposizione all’esterno potrebbe essere più complicata, soprattutto per chi ha un alloggio in un condominio.

E allora come fare?

La normativa parla solo di esporre il CIN all’esterno dello stabile assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e a paesaggistici (una supercazzola che può voler dire tutto o niente…), ma non specifica il come o il dove. Quindi spazio alla fantasia!

Ecco qualche consiglio per chi fa affitti brevi nei condomini e deve inserire il codice CIN:

L’unione fa la forza. Se nello stabile ci sono dei condomini che come te affittano, potete accordarvi per fare richiesta all’amministratore e apporre una targa esterna con i CIN.

Citofono. Un’idea semplicissima: apporre il CIN sulla targa del citofono. Nessuno potrà romperti i cogxxoni, (a parte il corriere forse…).

Keylocker. Se hai piazzato un keylocker nei pressi dello stabile ti basterà apporre il cin sulla cassettina e il gioco e fatto!

 

La normativa sembra essere stata fatta in ottica di regole e controlli più severi, tanti adempimenti in più per romperci i maroni…Se vuoi evitare delle grane meglio fare qualche piccolo sforzo per metterti in regola, hai ancora un pò di tempo!

 

Spero che l’articolo ti sia piaciuto e soprattutto ti sia utile!

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Alla prossima!