L’articolo di oggi è dedicato al contratto di locazione ad uso turistico.
Come, immagino, tutti gli host sanno, non è obbligatorio registrare i contratti di locazione sotto i 30 giorni,
Basta solo comunicare i dati degli ospiti all’ufficio alloggiati, riscuotere la tassa di soggiorno, e avvalersi del regime di cedolare secca al 21% in fase di dichiarazione dei redditi, proprio come stabilito dall’articolo 4 del Dl 50/2017, poi convertito nella legge 96/2017.
Il problema sorge quando i nostri ospiti vogliono pernottare per un periodo superiore ai 30 giorni.
In questo caso, cosa fare?
Optare per una successiva registrazione sarebbe scorretto ( sono sicuro che tu non lo abbia mai fatto, vero? 😉 ).
Tempo fa, un collega mi chiese come procedere in caso di prenotazioni superiori ai 30 giorni; gli risposi erroneamente di registrare un contratto transitorio.
In realtà, questo non è esatto, vediamo perché:
Canone concordato
Per il contratto transitorio è obbligatorio applicare il canone concordato nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con questi ultimi e in tutti gli altri Comuni capoluogo di provincia.
Significa che occorre stipulare canoni di affitto che rientrano in determinati parametri.
In parole povere, scordati le tariffe che applicavi per gli affitti brevi.
Esigenze
Le esigenze che stanno alla base di una stipula di un contratto transitorio non prevedono l’uso turistico, ma solo motivi lavorativi, di assistenza a un familiare, ristrutturazione della propria abituale residenza, oppure cause di separazione e/o divorzio.
Dopo questa breve parentesi sul transitorio, torniamo al nostro contratto ad uso turistico…
Il contratto di locazione ad uso turistico
Se le motivazioni dietro alla locazione sono di tipo turistico, e il periodo di soggiorno dell’ospite è superiore ai 30 giorni, è necessario stipulare un contratto di locazione ad uso turistico.
Le locazioni turistiche sono disciplinate dal codice civile (artt. 1571 e ss.) e dalla legge sulla locazione di immobili urbani (L. n. 392/78), poi modificata dal codice del turismo (d.lgs. n. 79/2001).
Con questo tipo di contratto, il locatore (host), affitterà l’appartamento ad un conduttore (guest) per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi.
Per essere valido il contratto deve essere redatto in forma scritta e registrato presso l’agenzia delle entrate,
Il documento non prevede disdetta e cessa automaticamente alla scadenza.
Diversi tipi di contratto ad uso turistico
ho trovato diversi tipi di contratto ad uso turistico, differenziati a seconda della durata del soggiorno
Contratto casa vacanze
È il contratto per le locazioni più lunghe. Contiene clausole che regolano, la durata della locazione, l’entità del canone e le modalità di pagamento dello stesso, prevedendo la rivalutazione in corso di contratto e il deposito della cauzione;
Contratto brevi vacanze
Questo tipo di contratto, viene stipulato per locazioni di 15/30 giorni. Deve contenere accordi su recesso, l’entità delle spese accessorie e le modalità di utilizzo degli eventuali spazi accessori;
Contratto weekend
Si stipula per locazioni brevissime, singoli week end o locazioni di pochi giorni. In questo tipo di contratti devono essere previsti accordi per un prezzo forfettario sui consumi e utenze.
Adempimenti fiscali
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, è possibile anche in questi casi, usufruire del regime di cedolare secca al 21%, sempre che tu non abbia partita Iva, oppure pagare l‘imposta di registro sul 2% del canone.
In ogni caso, ti suggerisco di rivolgerti al tuo commercialista di fiducia, che saprà sicuramente indicarti la migliore opzione da seguire.
Modulo di contratto di locazione ad uso turistico
Sul web, è possibile trovare una moltitudine di moduli pre-stampati per redigere un contratto di locazione ad uso turistico.
Nel caso tu ne abbia bisogno, ti metto questo link🙂
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Fonte: Il contratto di affitto turistico https://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-affitto-turistico.asp#ixzz7NuEtZYyE
(www.StudioCataldi.it)